Corte costituzionale
Sentenza n. 275/2003
Corte cost., sent. 24 luglio 2003, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 275/2003
- Data di deposito
- 24 luglio 2003
- Data di decisione
- 8 luglio 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:275
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 362 del 8 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 27894
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, proposta sulla base dell’asserita oscurità del dispositivo dell’ordinanza di remissione. Dal contesto complessivo dell’ordinanza, si evince, infatti, chiaramente che il remittente, quando ha fatto riferimento all’art. 9 della legge n. 362 del 1991, è caduto in un mero errore materiale, intendendo evidentemente riferirsi all’art. 9 della legge n. 475 del 1968.
Massima n. 27895
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, proposta sulla base di un’asserita sua prospettazione in termini ambigui e perplessi. Il remittente mira, infatti, ad ottenere l’estensione alle società che prendono parte alla gestione delle farmacie comunali del divieto previsto per i farmacisti privati di partecipare all’attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.
Massima n. 27896
Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, relative all’asserita insussistenza dei presupposti per una pronuncia di tipo additivo. La Corte, infatti, ben può estendere l’ambito di applicazione di una norma quando, in relazione al valore costituzionale tutelato, lo esiga, secondo il criterio della ragionevolezza, la 'ratio' della norma stessa.
Massima n. 27897
Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 , comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, proposte sulla base del rilievo secondo cui il remittente si sarebbe immotivatamente discostato, nell’interpretazione della disposizione denunciata, dai discordanti precedenti del TAR della Lombardia e del Consiglio di Stato. E’ evidente, infatti, che il remittente non è necessariamente tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di discostarsi da isolati precedenti giurisprudenziali riguardanti fattispecie analoghe.
Massima n. 27898
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362. E’ fuor di dubbio, infatti, che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma in esame determinerebbe effetti diretti sui requisiti soggettivi dei partecipanti alla gara indetta dal Comune di Milano, influendo, per questa via, sull’esito della stessa.
Massima n. 27899
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco. Appare, infatti, del tutto irragionevole la mancata previsione per le farmacie comunali della incompatibilità prevista dalla norma censurata con una formula onnicomprensiva, che conferisce alla medesima il valore di un principio generale applicabile a tutti i soggetti che in forma singola o associata siano titolari o gestori di farmacie; specialmente ove si consideri che il divieto in questione è stato posto dal legislatore proprio al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla salute.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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