Corte costituzionale
Sentenza n. 265/2003
Corte cost., sent. 22 luglio 2003, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 265/2003
- Data di deposito
- 22 luglio 2003
- Data di decisione
- 3 luglio 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:265
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'ambiente del 3 aprile 2000
Parametri
- art. 8, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 15, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, e relative norme di attuazione, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 117, Costituzione
- art. 118, nel testo anteriore, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 27, ultimo comma, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27875
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell’ambiente 3 aprile 2000 nonché all’atto, avente estremi non noti, con il quale il Ministero dell’ambiente ha trasmesso alla Commissione europea l’elenco dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CE. Manca, infatti, l’interesse a ricorrere, dal momento che gli atti ministeriali impugnati non risultano idonei ad incidere sulle rivendicate attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di Trento la cui integrità si aspirerebbe a ripristinare, non avendo essi determinato alcuna lesione delle potestà di quest’ultima, potestà che avrebbero potuto e potrebbero tuttora essere esercitate. Non risulta, del resto, che la Provincia autonoma di Trento abbia mai provveduto, mediante apposita delibera della Giunta, nel pur notevole lasso di tempo utile, all’individuazione di detti siti, mentre é pacifico che nel decreto censurato – cui, peraltro, non può riconoscersi alcuna efficacia preclusiva – siano state riportate le aree precedentemente individuate dagli organi tecnici della Provincia nell’ambito dell’attività di ricognizione scientifica da essi svolta in attuazione del progetto Bioitaly. - In tema di competenze di Stato, Regioni e Province autonome nella materia di cui alla direttiva 92/43/CE, menzionata la sentenza n. 425/1999.
Massima n. 27876
E’ estinto il processo per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell’ambiente 3 aprile 2000 nonché all’atto, avente estremi non noti, con il quale il Ministero dell’ambiente ha trasmesso alla Commissione europea l’elenco dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CE. La Regione ricorrente ha, infatti, dichiarato di rinunciare al ricorso e tale rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri: successivamente alla proposizione del ricorso, la Giunta regionale ha adottato una delibera con cui è stato modificato l’elenco dei siti di importanza comunitaria, in seguito trasmesso al Ministero e da questo inoltrato alla Commissione europea.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto, con il ricorso in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CE), nonché all'atto, avente estremi non noti, con cui il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alla Commissione europea l'elenco dei siti di importanza comunitaria;
dichiara estinto per rinuncia accettata dalla controparte il processo relativo al ricorso per conflitto di attribuzione promosso, con il ricorso in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 3 aprile 2000, nonché all'atto, avente estremi non noti, con cui il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alla Commissione europea l'elenco dei siti di importanza comunitaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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