Corte costituzionale

Sentenza n. 241/2003

Corte cost., sent. 15 luglio 2003, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/2003
Data di deposito
15 luglio 2003
Data di decisione
30 giugno 2003
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:241

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro beni culturali e ambientali del 27 novembre 1999

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 56, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 3, comma 7, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
  • art. 157, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
  • legge n. 191 del 16 giugno 1998

Massime

Massima n. 27957

Nel conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato, lo scrutinio va effettuato alla luce delle disposizioni costituzionali evocate quale parametro di giudizio nel testo vigente alla data della proposizione del ricorso.

Massima n. 27958

Spetta allo Stato e per esso al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedere alla rinnovazione della composizione del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo, poiché, la disposizione di cui all’art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su cui si fondava la previsione della necessaria partecipazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali al consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo deve ritenersi superata per effetto della legge 16 giugno 1998, n. 191, promulgata e pubblicata dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1998. In virtù delle norme sopravvenute, pertanto, non rientrano nelle attribuzioni delle Regioni i compiti e le funzioni inerenti la materia delle “banche”, ove, certamente, deve essere ricompreso l’Istituto per il credito sportivo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato provvedere, con il decreto impugnato, alla rinnovazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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