Corte costituzionale

Sentenza n. 239/2003

Corte cost., sent. 15 luglio 2003, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/2003
Data di deposito
15 luglio 2003
Data di decisione
30 giugno 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:239

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27846

Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 120, comma 2 e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente alle previsioni degli articoli 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, proposta sull'assunto del carattere regolamentare delle norme impugnate. I giudici rimettenti hanno, infatti, ritenuto che la sostituzione delle disposizioni di rango legislativo non si sia perfezionata per ragioni concernenti i limiti della materia disciplinata, risultando perciò inoperante la clausola abrogatrice delle norme anteriori, prevista quale effetto di "delegificazione" conseguente all'entrata in vigore del citato regolamento, e restando esse tuttora in vigore. - In tema di spettanza ai giudici rimettenti del potere di valutare i rapporti tra le norme con forza di legge e le disposizioni che le riproducono o le modificano in atti di natura regolamentare adottati fuori della materia che la legge prevede come suscettibile di "delegificazione", citata l'ordinanza n. 230/1999. - Tra i precedenti in termini, citate la sentenza n. 251/2001; le ordinanze n. 440/2001 e n. 587/2000.

Massima n. 27847

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Indipendentemente, infatti, dalle ragioni che hanno determinato la scelta del legislatore delegato, detta previsione costituisce – nell'ambito di una delega destinata, in generale, alla "revisione" ed al "riordino" della disciplina del codice della strada previgente e prefigurata, in particolare, in materia di revoca della patente, in termini di mero "riesame" della disciplina anteriore – una innovazione sostanziale dello specifico quadro normativo preesistente, che avrebbe dovuto essere necessariamente sorretta da una direttiva del legislatore delegante idonea a circoscrivere le scelte discrezionali del Governo; così non essendo, la nuova previsione è posta in violazione della legge di delegazione e dunque dell'articolo 76 della Costituzione. Resta assorbita la censura sollevata in riferimento all'art. 4 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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