Corte costituzionale
Sentenza n. 239/2003
Corte cost., sent. 15 luglio 2003, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 239/2003
- Data di deposito
- 15 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:239
Norme oggetto del giudizio
- art. 120, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 130, comma 1, lettera b), codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 19 aprile 1994
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 19 aprile 1994
Parametri
- art. 2, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 76, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- legge n. 190 del 13 giugno 1991
Massime
Massima n. 27846
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 120, comma 2 e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente alle previsioni degli articoli 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, proposta sull'assunto del carattere regolamentare delle norme impugnate. I giudici rimettenti hanno, infatti, ritenuto che la sostituzione delle disposizioni di rango legislativo non si sia perfezionata per ragioni concernenti i limiti della materia disciplinata, risultando perciò inoperante la clausola abrogatrice delle norme anteriori, prevista quale effetto di "delegificazione" conseguente all'entrata in vigore del citato regolamento, e restando esse tuttora in vigore. - In tema di spettanza ai giudici rimettenti del potere di valutare i rapporti tra le norme con forza di legge e le disposizioni che le riproducono o le modificano in atti di natura regolamentare adottati fuori della materia che la legge prevede come suscettibile di "delegificazione", citata l'ordinanza n. 230/1999. - Tra i precedenti in termini, citate la sentenza n. 251/2001; le ordinanze n. 440/2001 e n. 587/2000.
Massima n. 27847
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Indipendentemente, infatti, dalle ragioni che hanno determinato la scelta del legislatore delegato, detta previsione costituisce – nell'ambito di una delega destinata, in generale, alla "revisione" ed al "riordino" della disciplina del codice della strada previgente e prefigurata, in particolare, in materia di revoca della patente, in termini di mero "riesame" della disciplina anteriore – una innovazione sostanziale dello specifico quadro normativo preesistente, che avrebbe dovuto essere necessariamente sorretta da una direttiva del legislatore delegante idonea a circoscrivere le scelte discrezionali del Governo; così non essendo, la nuova previsione è posta in violazione della legge di delegazione e dunque dell'articolo 76 della Costituzione. Resta assorbita la censura sollevata in riferimento all'art. 4 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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