Corte costituzionale
Sentenza n. 213/2003
Corte cost., sent. 18 giugno 2003, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/2003
- Data di deposito
- 18 giugno 2003
- Data di decisione
- 4 giugno 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:213
Norme oggetto del giudizio
- intero testo, legge provincia Bolzano n. 2 del 29 gennaio 2002
- art. 2, comma 4, lettera a), legge provincia Bolzano n. 2 del 29 gennaio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 27819
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 2, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), i), l), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione. Il ricorso, infatti - con il quale si chiede una declaratoria di illegittimità dell’intero testo della legge, pur prospettando censure specificamente appuntate al solo art. 2, comma 4, lettera a) della legge medesima - non delimita rigorosamente i termini del conflitto e non consente in tal modo una valida instaurazione del contraddittorio, sia a causa della genericità delle censure mosse all'intera legge impugnata, sia, comunque, dell'incerta individuazione delle norme oggetto di impugnazione. Facendo, peraltro, esclusivo riferimento, come parametri di legittimità, alle suddette disposizioni costituzionali, il ricorrente omette di considerare che, trattandosi dell'impugnazione di una legge della Provincia autonoma di Bolzano, occorreva anzitutto far riferimento allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le cui disposizioni sono pienamente in vigore, argomentando l'eventuale applicazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione sulla base dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. - Per l'identificazione della questione di legittimità costituzionale nei suoi esatti termini normativi, con il sostegno di una pur sintetica argomentazione di merito, menzionate, da ultimo, la sentenza n. 384/1999 e, 'ex plurimis', le sentenze n. 85/1990 e n. 261/1995; quest'ultima citata anche in tema di determinazione dell'oggetto del giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 2 recante «Provvedimenti per l'adozione di minori in Provincia di Bolzano», sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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