Corte costituzionale

Sentenza n. 213/2003

Corte cost., sent. 18 giugno 2003, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
213/2003
Data di deposito
18 giugno 2003
Data di decisione
4 giugno 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:213

Norme oggetto del giudizio

  • intero testo, legge provincia Bolzano n. 2 del 29 gennaio 2002
  • art. 2, comma 4, lettera a), legge provincia Bolzano n. 2 del 29 gennaio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 27819

Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 2, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), i), l), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione. Il ricorso, infatti - con il quale si chiede una declaratoria di illegittimità dell’intero testo della legge, pur prospettando censure specificamente appuntate al solo art. 2, comma 4, lettera a) della legge medesima - non delimita rigorosamente i termini del conflitto e non consente in tal modo una valida instaurazione del contraddittorio, sia a causa della genericità delle censure mosse all'intera legge impugnata, sia, comunque, dell'incerta individuazione delle norme oggetto di impugnazione. Facendo, peraltro, esclusivo riferimento, come parametri di legittimità, alle suddette disposizioni costituzionali, il ricorrente omette di considerare che, trattandosi dell'impugnazione di una legge della Provincia autonoma di Bolzano, occorreva anzitutto far riferimento allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le cui disposizioni sono pienamente in vigore, argomentando l'eventuale applicazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione sulla base dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. - Per l'identificazione della questione di legittimità costituzionale nei suoi esatti termini normativi, con il sostegno di una pur sintetica argomentazione di merito, menzionate, da ultimo, la sentenza n. 384/1999 e, 'ex plurimis', le sentenze n. 85/1990 e n. 261/1995; quest'ultima citata anche in tema di determinazione dell'oggetto del giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 2 recante «Provvedimenti per l'adozione di minori in Provincia di Bolzano», sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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