Corte costituzionale

Sentenza n. 203/2003

Corte cost., sent. 11 giugno 2003, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
203/2003
Data di deposito
11 giugno 2003
Data di decisione
3 giugno 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:203

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938

Parametri

Massime

Massima n. 27765

La norma di cui all’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 – censurata in quanto dispone che gli istituti per le case popolari possono richiedere al giudice di ingiungere, con decreto, all’inquilino moroso di pagare il dovuto entro un certo termine dalla notifica, trascorso il quale si procede allo sfratto e che contro detto decreto l’inquilino può proporre opposizione e il giudice, in casi gravi, sospenderne l’esecuzione – prevede una particolare tutela processuale mediante uno speciale procedimento di natura monitoria in linea con la peculiarità di disciplina sostanziale delle locazioni di edilizia residenziale pubblica. Rispetto alla previsione di siffatta tutela – che è di per sé espressione di discrezionalità legislativa – è ininfluente il rilievo delle differenze riscontrabili tra questo procedimento e quelli cui possono ricorrere i locatori nelle comuni abitazioni locative (differenze che, peraltro, intercorrono normalmente tra i procedimenti monitori – che iniziano con il ricorso di una parte al giudice per ottenere un provvedimento da notificare poi all’altra parte – e quelli che iniziano invece con la notifica, ad opera dell’attore, di un atto recante l’invito al convenuto a comparire all’udienza): il legislatore può, infatti, discrezionalmente prevedere differenziate tipologie di procedimenti, in ragione di esigenze che le giustifichino, non essendo costituzionalmente tenuto ad una costante uniformità di disciplina. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto il previsto procedimento assoggetterebbe gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad una disciplina ingiustificatamente deteriore rispetto agli altri conduttori di locazioni abitative, ledendo il loro diritto di difesa. - Per precedenti pronunce sulla stessa disposizione, richiamate, sotto diversi profili, le sentenze n. 159/1969 e n. 419/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Modena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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