Corte costituzionale
Sentenza n. 203/2003
Corte cost., sent. 11 giugno 2003, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/2003
- Data di deposito
- 11 giugno 2003
- Data di decisione
- 3 giugno 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938
Parametri
Massime
Massima n. 27765
La norma di cui all’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 – censurata in quanto dispone che gli istituti per le case popolari possono richiedere al giudice di ingiungere, con decreto, all’inquilino moroso di pagare il dovuto entro un certo termine dalla notifica, trascorso il quale si procede allo sfratto e che contro detto decreto l’inquilino può proporre opposizione e il giudice, in casi gravi, sospenderne l’esecuzione – prevede una particolare tutela processuale mediante uno speciale procedimento di natura monitoria in linea con la peculiarità di disciplina sostanziale delle locazioni di edilizia residenziale pubblica. Rispetto alla previsione di siffatta tutela – che è di per sé espressione di discrezionalità legislativa – è ininfluente il rilievo delle differenze riscontrabili tra questo procedimento e quelli cui possono ricorrere i locatori nelle comuni abitazioni locative (differenze che, peraltro, intercorrono normalmente tra i procedimenti monitori – che iniziano con il ricorso di una parte al giudice per ottenere un provvedimento da notificare poi all’altra parte – e quelli che iniziano invece con la notifica, ad opera dell’attore, di un atto recante l’invito al convenuto a comparire all’udienza): il legislatore può, infatti, discrezionalmente prevedere differenziate tipologie di procedimenti, in ragione di esigenze che le giustifichino, non essendo costituzionalmente tenuto ad una costante uniformità di disciplina. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto il previsto procedimento assoggetterebbe gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad una disciplina ingiustificatamente deteriore rispetto agli altri conduttori di locazioni abitative, ledendo il loro diritto di difesa. - Per precedenti pronunce sulla stessa disposizione, richiamate, sotto diversi profili, le sentenze n. 159/1969 e n. 419/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Modena, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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