Corte costituzionale

Sentenza n. 198/2003

Corte cost., sent. 5 giugno 2003, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
198/2003
Data di deposito
5 giugno 2003
Data di decisione
23 maggio 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:198

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27736

La disposizione del comma 1 dell'art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – che prevede che possa "essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie e di cura" ai soggetti stranieri che compiano la maggiore età e che siano in condizione di affidamento ai sensi dell' "articolo 31, commi 1 e 2, ed ai minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2 della legge del 4 maggio 1983, n. 184" – va riferita ed applicata anche ai minori stranieri sottoposti a tutela ai sensi del titolo X del Libro primo del Codice civile: a questo risultato si può giungere, se non attraverso un'interpretazione estensiva, comunque attraverso un'integrazione in via analogica, sulla base della comparazione fra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore e del rapporto di affidamento, entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore; nonché sulla base della sostanziale eguaglianza delle situazioni di fatto nelle quali si trovano i minori stranieri posti in affidamento o sottoposti a tutela. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - Sul canone ermeneutico secondo cui l'interprete è tenuto ad optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione, citate le sentenze n. 316/2001 e n. 113/2000 nonché, in senso analogo, l'ordinanza n. 277/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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