Corte costituzionale
Sentenza n. 198/2003
Corte cost., sent. 5 giugno 2003, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/2003
- Data di deposito
- 5 giugno 2003
- Data di decisione
- 23 maggio 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:198
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, come integrato, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 25, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 27736
La disposizione del comma 1 dell'art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – che prevede che possa "essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie e di cura" ai soggetti stranieri che compiano la maggiore età e che siano in condizione di affidamento ai sensi dell' "articolo 31, commi 1 e 2, ed ai minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2 della legge del 4 maggio 1983, n. 184" – va riferita ed applicata anche ai minori stranieri sottoposti a tutela ai sensi del titolo X del Libro primo del Codice civile: a questo risultato si può giungere, se non attraverso un'interpretazione estensiva, comunque attraverso un'integrazione in via analogica, sulla base della comparazione fra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore e del rapporto di affidamento, entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore; nonché sulla base della sostanziale eguaglianza delle situazioni di fatto nelle quali si trovano i minori stranieri posti in affidamento o sottoposti a tutela. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - Sul canone ermeneutico secondo cui l'interprete è tenuto ad optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione, citate le sentenze n. 316/2001 e n. 113/2000 nonché, in senso analogo, l'ordinanza n. 277/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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