Corte costituzionale
Sentenza n. 116/2003
Corte cost., sent. 10 aprile 2003, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/2003
- Data di deposito
- 10 aprile 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:116
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 21 giugno 2000
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 27692
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riproposto negli "identici termini" dal Tribunale di Caltanissetta - che non aveva ulteriormente adempiuto alla prescritta notificazione disposta con l'ordinanza ammissiva del primo ricorso - nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea parlamentare ha dichiarato insindacabili - ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - le opinioni manifestate da un proprio membro, per le quali era in corso davanti al medesimo tribunale il giudizio per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Ciò in quanto le regole fissate, in sede di delibazione del ricorso, dalla Corte costituzionale, nell'esercizio dell'ampio potere conferitole dalla legge del 1953 - regole che necessariamente definiscono la "materia" del conflitto, stabilendo inderogabilmente soggetti e termini per lo svolgimento del processo - non possono essere eluse, neppure invocando - ai fini di un'eventuale riproposizione del medesimo ricorso già dichiarato improcedibile per tardività della notifica o del deposito degli atti - la mancata previsione di termini di decadenza: di fronte a questioni di equilibrio tra i poteri dello Stato - le quali postulano che siano ristabilite certezza e definitività di rapporti, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni costituzionali - sussiste invero l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti. - Per l'ammissibilità del primo ricorso, in sede di delibazione senza contraddittorio, v. ordinanza n. 499/2000. - Per l'ammissibilità in prima delibazione del conflitto, qui esaminato, v. ordinanza n. 253/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Caltanissetta, sezione II penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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