Corte costituzionale

Sentenza n. 116/2003

Corte cost., sent. 10 aprile 2003, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/2003
Data di deposito
10 aprile 2003
Data di decisione
26 marzo 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:116

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 21 giugno 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27692

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riproposto negli "identici termini" dal Tribunale di Caltanissetta - che non aveva ulteriormente adempiuto alla prescritta notificazione disposta con l'ordinanza ammissiva del primo ricorso - nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea parlamentare ha dichiarato insindacabili - ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - le opinioni manifestate da un proprio membro, per le quali era in corso davanti al medesimo tribunale il giudizio per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Ciò in quanto le regole fissate, in sede di delibazione del ricorso, dalla Corte costituzionale, nell'esercizio dell'ampio potere conferitole dalla legge del 1953 - regole che necessariamente definiscono la "materia" del conflitto, stabilendo inderogabilmente soggetti e termini per lo svolgimento del processo - non possono essere eluse, neppure invocando - ai fini di un'eventuale riproposizione del medesimo ricorso già dichiarato improcedibile per tardività della notifica o del deposito degli atti - la mancata previsione di termini di decadenza: di fronte a questioni di equilibrio tra i poteri dello Stato - le quali postulano che siano ristabilite certezza e definitività di rapporti, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni costituzionali - sussiste invero l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti. - Per l'ammissibilità del primo ricorso, in sede di delibazione senza contraddittorio, v. ordinanza n. 499/2000. - Per l'ammissibilità in prima delibazione del conflitto, qui esaminato, v. ordinanza n. 253/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Caltanissetta, sezione II penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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