Corte costituzionale

Sentenza n. 115/2003

Corte cost., sent. 10 aprile 2003, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
115/2003
Data di deposito
10 aprile 2003
Data di decisione
26 marzo 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:115

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 25 del 26 aprile 1990

Parametri

Massime

Massima n. 27679

Il principio di proporzionalità della retribuzione richiede che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza, ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, della legge della Regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione, nella parte in cui ha riconosciuto ai soggetti che, pur appartenendo ad altra qualifica, svolgono temporaneamente le funzioni apicali di responsabile del servizio, un trattamento complessivamente inferiore a quello previsto per gli appartenenti alla qualifica superiore che svolgono tali funzioni (psicologo, sociologo, direttore amministrativo di USSL, dirigente di primo e secondo livello di enti pubblici locali). - Sulla necessità di un compenso aggiuntivo per lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori, v. citate sentenze n. 101/1995, n. 296/1990, n. 57/1989; sulla non piena corrispondenza del complessivo trattamento economico, v. citata sentenza n. 273/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, della legge della Regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia”), sollevata in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato - sezione quinta giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze