Corte costituzionale
Sentenza n. 115/2003
Corte cost., sent. 10 aprile 2003, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/2003
- Data di deposito
- 10 aprile 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 25 del 26 aprile 1990
Parametri
Massime
Massima n. 27679
Il principio di proporzionalità della retribuzione richiede che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza, ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, della legge della Regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione, nella parte in cui ha riconosciuto ai soggetti che, pur appartenendo ad altra qualifica, svolgono temporaneamente le funzioni apicali di responsabile del servizio, un trattamento complessivamente inferiore a quello previsto per gli appartenenti alla qualifica superiore che svolgono tali funzioni (psicologo, sociologo, direttore amministrativo di USSL, dirigente di primo e secondo livello di enti pubblici locali). - Sulla necessità di un compenso aggiuntivo per lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori, v. citate sentenze n. 101/1995, n. 296/1990, n. 57/1989; sulla non piena corrispondenza del complessivo trattamento economico, v. citata sentenza n. 273/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, della legge della Regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia”), sollevata in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato - sezione quinta giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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