Corte costituzionale
Sentenza n. 113/2003
Corte cost., sent. 10 aprile 2003, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/2003
- Data di deposito
- 10 aprile 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:113
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 486 del 16 ottobre 1998
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
- art. 5, numero 16, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, comma 2, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, numero 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, numero 1-bis, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 116, Costituzione
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 27687
Non può essere presa in considerazione la violazione di norme costituzionali - nella specie, degli artt. 5, numero 16, e 63, comma secondo dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia - quando non venga tempestivamente proposta dalla ricorrente (nel caso particolare, la violazione è stata dedotta per la prima volta con una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza). - V., citata come precedente, la sentenza n. 63/1995.
Massima n. 27688
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Siciliana, in relazione all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998, n. 486. Deve essere, infatti, affermato - contrariamente all'avviso delle ricorrenti - il valore meramente esecutivo del decreto impugnato rispetto alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, dalla quale esso non si discosta, costituendo anzi uno strumento meramente attuativo della stessa legge: e sotto il profilo della destinazione all'erario statale, e non a quello regionale, degli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni a dipendenti pubblici (componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali) - come è desumibile dalla chiara formulazione dell'art. 3, comma 216, della legge n. 662 - e sotto il profilo dell'inclusione delle Regioni a statuto speciale nella nozione di "amministrazioni pubbliche" di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993. - Per l'inammissibilità dei ricorsi nei casi in cui l'atto impugnato sia meramente esecutivo o ripetitivo rispetto alle disposizioni di legge, v. richiamo alla sentenza n. 138/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione in epigrafe, promossi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (r. confl. n. 12 del 1999) e dalla Regione Siciliana (r. confl. n. 14 del 1999), in relazione all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998, n. 486 (Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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