Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/2003

Corte cost., ord. 27 marzo 2003, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
77/2003
Data di deposito
27 marzo 2003
Data di decisione
12 marzo 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:77

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27633

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui prevede che il giudice fissi con decreto l'udienza preliminare, osservando in quanto applicabili le disposizioni degli artt. 418 e 419 cod. proc. pen. anche nel caso in cui i reato per cui è stata ordinata la formulazione dell'imputazione sia compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta a giudizio ovvero nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba formulare l'imputazione con citazione diretta a giudizio nel caso in cui l'ordine di formulare l'imputazione riguardi un reato compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta. Infatti, benché l'assetto normativo sia stato incrinato sul piano meramente formale a seguito della riforma del giudice unico, il dedotto mancato coordinamento tra la norma censurata e la previsione di reati a citazione diretta è del tutto privo di conseguenza, sicché risulta errata la premessa interpretativa posta a base della questione sollevata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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