Corte costituzionale
Ordinanza n. 366/2003
Corte cost., ord. 19 dicembre 2003, n. 366
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 366/2003
- Data di deposito
- 19 dicembre 2003
- Data di decisione
- 10 dicembre 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:366
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, come modificato, legge provincia Bolzano n. 10 del 15 aprile 1991
- art. 18, legge provincia Bolzano n. 1 del 30 gennaio 1997
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 28137
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, come modificato dall'art.18 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 gennaio 1997, n. 1, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5 e 42 della Costituzione nonché agli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige. Il giudice rimettente, infatti, non dà adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'. – In tema di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, citate le ordinanze n. 495/2000; n. 83/2001; n. 287/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazione di pubblica utilità per tutte le materie di competenza regionale), come modificato dall'art. 18 della legge Provincia di Bolzano 30 gennaio 1997, n. 1, sollevata, in relazione agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione, e agli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5), dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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