Corte costituzionale
Ordinanza n. 339/2003
Corte cost., ord. 14 novembre 2003, n. 339
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 339/2003
- Data di deposito
- 14 novembre 2003
- Data di decisione
- 10 novembre 2003
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:339
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, lettera a) approvata, legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001
- art. 11, comma 1, lettera c), legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001
- art. 11, comma 1, lettera e), legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001
- art. 11, comma 1, lettera f), legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001
- art. 17, legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001
- art. 20, legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001
- art. 21, legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 1, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 10, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 14, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 16, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 21, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 30, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 30, comma 1, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972
Massime
Massima n. 28032
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale nei confronti della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, i cui artt. 4, primo comma, lett. a), 11, primo comma, lett. c), e), f), 17, 20 e 21, si discosterebbero dai principi generali posti dalla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 o esulerebbero dalla competenza riconosciuta al legislatore regionale o, ancora, costituirebbero palese violazione dei precetti costituzionali. Dopo la proposizione del ricorso, la legge siciliana è stata, infatti, promulgata con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che ad esse sia conferita efficacia. - V. per analoghe dichiarazioni di cessazione della materia del contendere, le ordinanze, richiamate, nn. 195/2001 e 382 e 381/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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