Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/2003

Corte cost., ord. 14 novembre 2003, n. 339

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
339/2003
Data di deposito
14 novembre 2003
Data di decisione
10 novembre 2003
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:339

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, lettera a) approvata, legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001
  • art. 11, comma 1, lettera c), legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001
  • art. 11, comma 1, lettera e), legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001
  • art. 11, comma 1, lettera f), legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001
  • art. 17, legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001
  • art. 20, legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001
  • art. 21, legge della Regione siciliana del 20 aprile 2001

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 1, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 10, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 14, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 16, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 21, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 30, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 30, comma 1, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972

Massime

Massima n. 28032

Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale nei confronti della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, i cui artt. 4, primo comma, lett. a), 11, primo comma, lett. c), e), f), 17, 20 e 21, si discosterebbero dai principi generali posti dalla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 o esulerebbero dalla competenza riconosciuta al legislatore regionale o, ancora, costituirebbero palese violazione dei precetti costituzionali. Dopo la proposizione del ricorso, la legge siciliana è stata, infatti, promulgata con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che ad esse sia conferita efficacia. - V. per analoghe dichiarazioni di cessazione della materia del contendere, le ordinanze, richiamate, nn. 195/2001 e 382 e 381/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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