Corte costituzionale
Ordinanza n. 335/2003
Corte cost., ord. 7 novembre 2003, n. 335
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 335/2003
- Data di deposito
- 7 novembre 2003
- Data di decisione
- 27 ottobre 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:335
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28021
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2 e 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta affetta, nella specie, da un difetto assoluto di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione; difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' alle argomentazioni svolte in altra ordinanza di rinvio.
Massima n. 28022
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2 e 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, poiché la questione sollevata in questa sede è stata già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 243 del 2003, proprio in ragione delle argomentazioni in essa contenute, che i giudici 'a quibus' dichiarano di fare proprie. - V. sentenza n. 243/2003.
Massima n. 28180
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, poiché la questione sollevata in questa sede è stata già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 243 del 2003, proprio in ragione delle argomentazioni in essa contenute, che i giudici 'a quibus' dichiarano di fare proprie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 303, comma 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale - sezione per il riesame di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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