Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/2003

Corte cost., ord. 28 ottobre 2003, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
317/2003
Data di deposito
28 ottobre 2003
Data di decisione
15 ottobre 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:317

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28084

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione "nella parte in cui non prevede espressamente che il pubblico ministero debba procedere, all'esito delle indagini preliminari, alla notifica all'indagato dell'avviso della chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis" del codice di procedura penale. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione, non risultando, per questo, sufficiente il mero rinvio alla eccezione sollevata dalla parte. – In tema di carenza di motivazione delle ordinanze di rimessione, citate, in termini, le ordinanze n. 231 e n. 133/2003, n. 461/2002. – Sull'obbligo del giudice rimettente di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ricordate le ordinanze n. 492 e 243/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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