Corte costituzionale
Ordinanza n. 31/2003
Corte cost., ord. 4 febbraio 2003, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 31/2003
- Data di deposito
- 4 febbraio 2003
- Data di decisione
- 16 gennaio 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:31
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 17 marzo 1998
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27528
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, prima sezione civile, in relazione alla deliberazione del 17 marzo 1998 con la quale la Camera dei deputati ha dichiarato insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto ritenute espressione delle funzioni di parlamentare, le opinioni manifestate in un articolo a stampa da un proprio membro, le quali hanno dato causa a un procedimento civile per risarcimento del danno. Sussiste, infatti, la materia di un conflitto risolvibile dalla Corte costituzionale, poiché - salva ogni ulteriore decisione definitiva anche in ordine all'ammissibilità - va riconosciuta in prima sommaria delibazione: a) la legittimazione della ricorrente Corte d'appello, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investita, la volontà del potere cui appartiene, e rispettivamente quella della Camera dei deputati quale organo competente a dichiarazioni definitive in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost.; b) la presenza, nella specie, del requisito oggettivo, dal momento che il giudice ricorrente lamenta la lesione dalla propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza della menzionata deliberazione parlamentare di insindacabilità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione prima civile, nei confronti della Camera dei deputati;
2) dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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