Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/2003

Corte cost., ord. 30 luglio 2003, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
289/2003
Data di deposito
30 luglio 2003
Data di decisione
10 luglio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:289

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48-quinquies, aggiunto, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 15, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 27923

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui, "così come interpretato ed applicato dal Presidente del Tribunale di Torino", consente al presidente del tribunale di disporre che anche singoli procedimenti – "e non soltanto una o più udienze relative a procedimenti civili o penali" – siano spostati dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa, in considerazione di particolari esigenze. Il rimettente censura, infatti, espressamente, non tanto la norma in sé, quanto il modo in cui essa è stata interpretata e applicata da altro organo giurisdizionale, utilizzando, così, in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato per contrastare una interpretazione che egli non solo non condivide ma che reputa del tutto errata e, comunque, per richiedere alla Corte un avallo interpretativo. - In termini, relativamente all'inammissibilità della questione, citate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 109/2003, n. 472/2002, n. 351 e n. 233/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), aggiunto dall'art. 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze