Corte costituzionale
Ordinanza n. 287/2003
Corte cost., ord. 30 luglio 2003, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 287/2003
- Data di deposito
- 30 luglio 2003
- Data di decisione
- 10 luglio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:287
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- legge n. 87 del 11 marzo 1957
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 27920
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 415-bis, comma 3, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. La valutazione della irrilevanza della questione si fonda, infatti, su documentazione, non delibata dal giudice 'a quo', acquisita al di fuori delle forme previste, per il processo costituzionale, dalla legge n. 87 del 1953 e dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 27921
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 415-bis, comma 3, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono alcun obbligo del pubblico ministero di compiere gli atti di indagini richiesti dall'indagato, alcun obbligo del pubblico ministero di provvedere con atto motivato in caso di rigetto della richiesta, alcun rimedio contro l'inerzia del pubblico ministero nonché la nullità del decreto di citazione a giudizio che sia nondimeno emesso. La previsione, al denunciato art. 415- bis, di un'ulteriore garanzia per l'indagato appare, infatti, modulata secondo scelte legislative che non incontrano alcun limite in soluzioni costituzionalmente obbligate, quanto a necessità di estensione della garanzia medesima; né l'interrogatorio, quale strumento di garanzia all'apice dell'indagine espletata, ha possibilità di comparazione alcuna con qualsivoglia atto di indagine richiesto dall'indagato. Il diritto di difesa, d'altra parte – garantito, oltre tutto, nella fase delle indagini preliminari, anche dalla parallela investigazione difensiva –, è conformato diversamente nelle varie fasi del processo, in ragione della differenza strutturale esistente tra la raccolta degli elementi necessari per la determinazione dell'esercizio dell'azione penale e l'attività di formazione della prova, propria della fase dibattimentale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 415-bis, comma 3, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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