Corte costituzionale

Ordinanza n. 287/2003

Corte cost., ord. 30 luglio 2003, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
287/2003
Data di deposito
30 luglio 2003
Data di decisione
10 luglio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:287

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27920

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 415-bis, comma 3, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. La valutazione della irrilevanza della questione si fonda, infatti, su documentazione, non delibata dal giudice 'a quo', acquisita al di fuori delle forme previste, per il processo costituzionale, dalla legge n. 87 del 1953 e dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Massima n. 27921

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 415-bis, comma 3, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono alcun obbligo del pubblico ministero di compiere gli atti di indagini richiesti dall'indagato, alcun obbligo del pubblico ministero di provvedere con atto motivato in caso di rigetto della richiesta, alcun rimedio contro l'inerzia del pubblico ministero nonché la nullità del decreto di citazione a giudizio che sia nondimeno emesso. La previsione, al denunciato art. 415- bis, di un'ulteriore garanzia per l'indagato appare, infatti, modulata secondo scelte legislative che non incontrano alcun limite in soluzioni costituzionalmente obbligate, quanto a necessità di estensione della garanzia medesima; né l'interrogatorio, quale strumento di garanzia all'apice dell'indagine espletata, ha possibilità di comparazione alcuna con qualsivoglia atto di indagine richiesto dall'indagato. Il diritto di difesa, d'altra parte – garantito, oltre tutto, nella fase delle indagini preliminari, anche dalla parallela investigazione difensiva –, è conformato diversamente nelle varie fasi del processo, in ragione della differenza strutturale esistente tra la raccolta degli elementi necessari per la determinazione dell'esercizio dell'azione penale e l'attività di formazione della prova, propria della fase dibattimentale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 415-bis, comma 3, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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