Corte costituzionale
Ordinanza n. 282/2003
Corte cost., ord. 24 luglio 2003, n. 282
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 282/2003
- Data di deposito
- 24 luglio 2003
- Data di decisione
- 8 luglio 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:282
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 13 febbraio 2001
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 28104
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima ha ritenuto comprese nella immunità garantita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione le dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da un proprio membro e fatte oggetto di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare. Sussiste, infatti, la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale: dal punto di vista soggettivo, in quanto sia il Tribunale di Taranto sia la Camera dei deputati sono entrambi legittimati a sollevare conflitto e ad esserne parte; e dal punto di vista oggettivo, in quanto si denuncia la lesione della sfera costituzionalmente garantita al ricorrente, in conseguenza della deliberazione, ritenuta illegittima, che ha considerato insindacabili le dichiarazioni del parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Taranto ricorrente;
che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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