Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/2003

Corte cost., ord. 22 luglio 2003, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
273/2003
Data di deposito
22 luglio 2003
Data di decisione
3 luglio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:273

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27931

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto non consenta all'imputato, qualora venga rigettata la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, di riproporre richiesta di giudizio abbreviato "allo stato degli atti" ai sensi dell'art. 438, comma 1, del codice di procedura penale, una volta che sia decorso il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, stabilito a pena di decadenza dall'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale. La formulazione della norma denunciata non pone, infatti, ostacoli a che l'imputato proponga una richiesta gradata di giudizio abbreviato "semplice" contestualmente a quella di giudizio abbreviato "condizionata", ovvero presenti la richiesta successivamente, prima della scadenza del termine stabilito a pena di decadenza dal comma 1. Né queste possibilità escludono la facoltà dell'imputato, che ritenga imprescindibile l'integrazione probatoria richiesta, di operare la diversa scelta di rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria al giudice del dibattimento. - In tema di facoltà di scelta, ai fini dell'accesso al giudizio abbreviato, della strategia processuale più consona ai propri interessi, avvalendosi dell'assistenza della difesa tecnica, citata la sentenza n. 120/2002. - Circa il riconoscimento della possibilità di ottenere dal giudice del dibattimento il riesame nel merito del provvedimento che ha negato l'accesso al giudizio abbreviato con integrazione probatoria, citata la sentenza n. 169/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno e dal Tribunale di Vercelli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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