Corte costituzionale
Ordinanza n. 273/2003
Corte cost., ord. 22 luglio 2003, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 273/2003
- Data di deposito
- 22 luglio 2003
- Data di decisione
- 3 luglio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:273
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27931
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto non consenta all'imputato, qualora venga rigettata la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, di riproporre richiesta di giudizio abbreviato "allo stato degli atti" ai sensi dell'art. 438, comma 1, del codice di procedura penale, una volta che sia decorso il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, stabilito a pena di decadenza dall'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale. La formulazione della norma denunciata non pone, infatti, ostacoli a che l'imputato proponga una richiesta gradata di giudizio abbreviato "semplice" contestualmente a quella di giudizio abbreviato "condizionata", ovvero presenti la richiesta successivamente, prima della scadenza del termine stabilito a pena di decadenza dal comma 1. Né queste possibilità escludono la facoltà dell'imputato, che ritenga imprescindibile l'integrazione probatoria richiesta, di operare la diversa scelta di rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria al giudice del dibattimento. - In tema di facoltà di scelta, ai fini dell'accesso al giudizio abbreviato, della strategia processuale più consona ai propri interessi, avvalendosi dell'assistenza della difesa tecnica, citata la sentenza n. 120/2002. - Circa il riconoscimento della possibilità di ottenere dal giudice del dibattimento il riesame nel merito del provvedimento che ha negato l'accesso al giudizio abbreviato con integrazione probatoria, citata la sentenza n. 169/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno e dal Tribunale di Vercelli, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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