Corte costituzionale
Ordinanza n. 252/2003
Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 252/2003
- Data di deposito
- 15 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:252
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 29 settembre 1998
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27999
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione prima civile, in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati adottata dall'Assemblea il 29 settembre 1998 la quale, con riferimento al procedimento civile per risarcimento danni instaurato a seguito di dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da un deputato nel corso di interviste a diversi organi di stampa e a emittenti televisive, ha ritenuto l'insindacabilità delle dichiarazioni stesse a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Deve, infatti, riconoscersi – in sede di preliminare delibazione – la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della ammissibilità: sotto il profilo soggettivo, essendo da una parte la ricorrente Corte d'appello e dall'altra la Camera dei deputati , legittimate al conflitto, quali organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; sotto il profilo oggettivo, dal momento che viene lamentata la lesione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita in conseguenza dell'adozione da parte dell'Assemblea legislativa di una deliberazione che ha affermato in modo ritenuto arbitrario l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente. - Per la legittimazione di organo giurisdizionale, v. riferimento alle ordinanze n. 194/2003 e n. 379/2002; per la legittimazione della Camera dei deputati, v. ordinanza citata n. 210/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione I civile, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, sezione I civile, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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