Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/2003

Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
243/2003
Data di deposito
15 luglio 2003
Data di decisione
30 giugno 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:243

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27849

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui impedisce di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diverso da quelli in cui il procedimento è regredito. Più che motivare, infatti, la non manifesta infondatezza della questione che prospettano, le ordinanze di rimessione si propongono di dimostrare la coerenza con i parametri evocati dell’opposta soluzione, in una motivazione tutta protesa, nella sostanza, a dimostrare l’infondatezza della questione proposta: attraverso una lettura condotta non alla stregua della sola legislazione ordinaria, ma proprio dei principi costituzionali che presidiano la materia, le ordinanze si fondano, peraltro, sull’interpretazione contenuta nella pronuncia costituzionale n. 529 del 2000, proprio mentre riservano ad essa, sul piano della consistenza di quei principi, critiche severe. Né può essere ritenuto ammissibile un approccio alla giustizia costituzionale attraverso un’ordinanza, come quella delle sezioni unite rimettenti, che si chiude con l’esplicito invito al “rispetto delle reciproche attribuzioni”, come se alla Corte costituzionale fosse consentito affermare i principi costituzionali soltanto attraverso sentenze caducatorie e le fosse negato, in altri tipi di pronunce, interpretare le leggi alla luce della Costituzione. - In tema di disciplina della custodia cautelare, menzionate, la sentenza n. 292/1998, l’ordinanza n. 429/1999; l’ordinanza n. 214/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, e dal Tribunale - sezione per il riesame di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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