Corte costituzionale
Ordinanza n. 243/2003
Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 243/2003
- Data di deposito
- 15 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:243
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27849
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui impedisce di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diverso da quelli in cui il procedimento è regredito. Più che motivare, infatti, la non manifesta infondatezza della questione che prospettano, le ordinanze di rimessione si propongono di dimostrare la coerenza con i parametri evocati dell’opposta soluzione, in una motivazione tutta protesa, nella sostanza, a dimostrare l’infondatezza della questione proposta: attraverso una lettura condotta non alla stregua della sola legislazione ordinaria, ma proprio dei principi costituzionali che presidiano la materia, le ordinanze si fondano, peraltro, sull’interpretazione contenuta nella pronuncia costituzionale n. 529 del 2000, proprio mentre riservano ad essa, sul piano della consistenza di quei principi, critiche severe. Né può essere ritenuto ammissibile un approccio alla giustizia costituzionale attraverso un’ordinanza, come quella delle sezioni unite rimettenti, che si chiude con l’esplicito invito al “rispetto delle reciproche attribuzioni”, come se alla Corte costituzionale fosse consentito affermare i principi costituzionali soltanto attraverso sentenze caducatorie e le fosse negato, in altri tipi di pronunce, interpretare le leggi alla luce della Costituzione. - In tema di disciplina della custodia cautelare, menzionate, la sentenza n. 292/1998, l’ordinanza n. 429/1999; l’ordinanza n. 214/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, e dal Tribunale - sezione per il riesame di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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