Corte costituzionale
Ordinanza n. 237/2003
Corte cost., ord. 11 luglio 2003, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 237/2003
- Data di deposito
- 11 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:237
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 25 del 1° ottobre 2002
- art. 11, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 25 del 1° ottobre 2002
Parametri
- art. 41, comma 1, Costituzione
- art. 41, comma 3, Costituzione
- art. 42, comma 2, Costituzione
- art. 42, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
- art. 4, comma 1, numero 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 27839
Restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 ottobre 2002, n. 25, sollevata in riferimento agli articoli 41, primo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 117, comma 2, lettera l), della Costituzione ed all'art. 4, primo comma, n. 5, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in quanto prevede l'approvazione, a pena di nullità, anche successivamente alla stipula, da parte dell'Ente Zona Industriale di Trieste, degli atti di trasferimento della proprietà e di costituzione dei diritti reali, relativi agli immobili esistenti, esclusi quelli ad uso abitativo, nell'ambito territoriale dell'Ente nonché la relativa annotazione nel Libro Tavolare. Successivamente alla proposizione dell'incidente di costituzionalità, infatti, è stata approvata la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, la quale, sostituendo all'art. 22, comma 7, l'impugnato art. 11, ha eliminato sia la sanzione di nullità sia la previsione dell'annotazione dell'approvazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to DI PAOLA
Testo integrale
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