Corte costituzionale

Ordinanza n. 223/2003

Corte cost., ord. 24 giugno 2003, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
223/2003
Data di deposito
24 giugno 2003
Data di decisione
4 giugno 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:223

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, numero 4, legge n. 154 del 23 aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 27808

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numero 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la lite pendente determini una causa di incompatibilità per il consigliere regionale e non anche, come originariamente previsto, per i consiglieri provinciali e comunali. Non essendo omogenee le due posizioni poste a confronto, non può, infatti, ritenersi violato il principio di eguaglianza: le funzioni dei consiglieri regionali sono essenzialmente caratterizzate dall’esercizio di poteri legislativi e risultano maggiormente distinte che in passato, rispetto a quelle dei consiglieri degli enti locali, dalla più recente legislazione costituzionale ed ordinaria, che ha inoltre ripartito in modo differenziato la stessa titolarità della disciplina legislativa relativa alle cause di incompatibilità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numero 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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