Corte costituzionale
Ordinanza n. 223/2003
Corte cost., ord. 24 giugno 2003, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 223/2003
- Data di deposito
- 24 giugno 2003
- Data di decisione
- 4 giugno 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:223
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, numero 4, legge n. 154 del 23 aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 27808
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numero 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la lite pendente determini una causa di incompatibilità per il consigliere regionale e non anche, come originariamente previsto, per i consiglieri provinciali e comunali. Non essendo omogenee le due posizioni poste a confronto, non può, infatti, ritenersi violato il principio di eguaglianza: le funzioni dei consiglieri regionali sono essenzialmente caratterizzate dall’esercizio di poteri legislativi e risultano maggiormente distinte che in passato, rispetto a quelle dei consiglieri degli enti locali, dalla più recente legislazione costituzionale ed ordinaria, che ha inoltre ripartito in modo differenziato la stessa titolarità della disciplina legislativa relativa alle cause di incompatibilità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numero 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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