Corte costituzionale
Ordinanza n. 204/2003
Corte cost., ord. 11 giugno 2003, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 204/2003
- Data di deposito
- 11 giugno 2003
- Data di decisione
- 3 giugno 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:204
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27766
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che, in caso di cessazione della convivenza 'more uxorio', al conduttore di un immobile ad uso abitativo succeda nel contratto di locazione il convivente rimasto nella detenzione dell’immobile, anche in mancanza di prole comune. Le considerazioni più volte formulate, infatti, a proposito della profonda diversità delle caratteristiche della convivenza 'more uxorio' rispetto al rapporto coniugale – tale da impedire l’automatica parificazione delle due situazioni ai fini di una parificazione di trattamento – valgono anche in relazione alla comparazione tra la cessazione della convivenza con prole e la cessazione di quella senza prole: si tratta, pure in questo caso, di situazioni del tutto disomogenee, rispetto alle quali non sono invocabili né il principio di eguaglianza né le argomentazioni contenute nella sentenza n. 404 del 1988 a sostegno dell’esigenza di tutelare un nucleo familiare sul presupposto dell’esistenza della prole naturale. - Sulla diversità di caratteristiche tra convivenza 'more uxorio' e rapporto coniugale, menzionate, tra le tante, l’ordinanza n. 491/2000; la sentenza n. 352/2000; l’ordinanza n. 313/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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