Corte costituzionale
Ordinanza n. 200/2003
Corte cost., ord. 5 giugno 2003, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 200/2003
- Data di deposito
- 5 giugno 2003
- Data di decisione
- 23 maggio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 5, legge della Regione Toscana n. 54 del 6 aprile 2000
Parametri
Massime
Massima n. 27744
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione muove, infatti, da una carente valutazione del quadro normativo e costituzionale in materia di tutela dell'ambiente e della salute anteriore alle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001; né motiva in ordine all'incidenza, nel giudizio 'a quo', sia del nuovo quadro sanzionatorio approntato dalla legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 – per il superamento dei limiti di cui (in via transitoria) al decreto ministeriale n. 381 del 1998 – sia, rispetto ai termini della questione sollevata, del mutamento – ad opera della suddetta legge costituzionale n. 3 del 2001, entrata in vigore anteriormente alla pronuncia di rimessione – dei parametri di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, che continua ad invocare nel vecchio testo. - In tema di riconoscimento di una competenza regionale in materia di protezione ambientale e di tutela dagli inquinamenti, in riferimento all'originario art. 117 della Costituzione, citate le sentenze n. 382/1999, n. 54 e n. 507/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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