Corte costituzionale
Ordinanza n. 190/2003
Corte cost., ord. 4 giugno 2003, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 190/2003
- Data di deposito
- 4 giugno 2003
- Data di decisione
- 23 maggio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 658, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
Parametri
Massime
Massima n. 27775
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell'art. 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, "nella parte in cui viene assegnato agli ispettori tecnici un assegno mensile lordo pari, nella componente base, a L. 120.000 anziché un assegno di sede corrispondente a quello attribuito al personale svolgente le medesime funzioni". Nell'esercizio della discrezionalità spettantegli, infatti, il legislatore ha operato una scelta non viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà e che non comporta una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del personale dell'amministrazione scolastica inquadrato nel nuovo ruolo degli "ispettori tecnici": ciò tenendo conto della natura non retributiva del predetto assegno di sede, bensì soltanto indennitaria dei maggiori oneri dovuti all'espletamento del servizio all'estero. - In tema di discrezionalità legislativa in materia di meccanismi di perequazione del trattamento economico, citata l'ordinanza n. 254/2001. - Sul fluire del tempo come elemento di per sé idoneo a differenziare situazioni soggettive che il legislatore, nell'ambito di una valutazione di carattere economico-finanziario, ha in precedenza ritenuto di non diversificare, citate – tra le tante – le sentenze n. 374/2002, n. 126/2000, n. 117/1999 e n. 311/1995. - Sulla circostanza che il principio di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, non possa essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi, menzionate le ordinanze n. 263/2002, n. 205/1998 e la sentenza n. 273/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell'art. 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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