Corte costituzionale
Ordinanza n. 18/2003
Corte cost., ord. 30 gennaio 2003, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 18/2003
- Data di deposito
- 30 gennaio 2003
- Data di decisione
- 16 gennaio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, legge n. 340 del 24 novembre 2000
- art. 137, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
- art. 151, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
Parametri
Massime
Massima n. 27527
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, nella parte in cui determinano, in misura ritenuta esigua e priva di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai per la violazione di norme disciplinari. Infatti, come già affermato per analoghe questioni, non è dato alla Corte costituzionale modificare la misura, ancorché irrisoria, delle sanzioni pecuniarie sostituendo la propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle scelte discrezionali sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo e all'entità delle rispettive sanzioni. - V. ordinanze citate n. 44/1995, n. 274/2002 e n. 279/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 151 della stessa legge 16 febbraio 1913, n. 89, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Novara con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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