Corte costituzionale
Ordinanza n. 179/2003
Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 179/2003
- Data di deposito
- 23 maggio 2003
- Data di decisione
- 19 maggio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:179
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 27776
E’ inammissibile l'intervento delle parti private estranee al giudizio 'a quo', a nulla rilevando il fatto che le stesse abbiano in corso giudizi analoghi, sospesi in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, poiché la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale. - Sulla inammissibilità dell’intervento di parti private in giudizi analoghi a quello in cui è sorta la questione, v., citate, sentenza n. 470/2002, ordinanza n. 26/2003.
Massima n. 27777
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali. Infatti, l'affermazione del remittente sulla rilevanza della questione non è sorretta da una plausibile motivazione in fatto, ma è smentita dalle circostanze processuali, risultanti dalla medesima ordinanza di remissione, poiché l'accertamento della legittimità del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali è divenuto definitivo (non essendo stata la sentenza di primo grado impugnata sul punto) e non costituisce quindi oggetto del giudizio di appello 'a quo'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta , il 19 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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