Corte costituzionale

Ordinanza n. 179/2003

Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
179/2003
Data di deposito
23 maggio 2003
Data di decisione
19 maggio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:179

Norme oggetto del giudizio

  • art. 99, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 27776

E’ inammissibile l'intervento delle parti private estranee al giudizio 'a quo', a nulla rilevando il fatto che le stesse abbiano in corso giudizi analoghi, sospesi in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, poiché la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale. - Sulla inammissibilità dell’intervento di parti private in giudizi analoghi a quello in cui è sorta la questione, v., citate, sentenza n. 470/2002, ordinanza n. 26/2003.

Massima n. 27777

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali. Infatti, l'affermazione del remittente sulla rilevanza della questione non è sorretta da una plausibile motivazione in fatto, ma è smentita dalle circostanze processuali, risultanti dalla medesima ordinanza di remissione, poiché l'accertamento della legittimità del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali è divenuto definitivo (non essendo stata la sentenza di primo grado impugnata sul punto) e non costituisce quindi oggetto del giudizio di appello 'a quo'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta , il 19 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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