Corte costituzionale

Ordinanza n. 173/2003

Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
173/2003
Data di deposito
23 maggio 2003
Data di decisione
19 maggio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:173

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 27732

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di cumulo tra più pensioni, prevede, per la scelta del trattamento da integrare al minimo, criteri differenti a seconda che le pensioni appartengano alla stessa gestione ovvero a gestioni diverse, comprimendo nella prima ipotesi e nella generalità dei casi il diritto del pensionato a mezzi di sussistenza superiori al limite di povertà. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 3 della Costituzione, gli argomenti addotti dal remittente non presentano, infatti, alcun elemento di novità rispetto a quelli già esaminati nella sentenza n. 18 del 1998 in riferimento ad analoghe questioni, considerato che talune asimmetrie che possono riscontrarsi nel momento applicativo del sistema di individuazione della pensione da integrare al minimo costituiscono disparità di mero fatto, insuscettibili di dare luogo a problemi di costituzionalità con riferimento al principio di eguaglianza. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 38 della Costituzione, il riconoscimento dell’integrazione al minimo delle pensioni, per il soddisfacimento dei bisogni minimi di protezione della persona, può considerarsi di per sé sufficiente per garantire il rispetto del principio costituzionale invocato, dovendosi riconoscere al legislatore, in riferimento all’eventuale attribuzione di ulteriori benefici, un margine di discrezionalità – peraltro recentemente esercitata – anche in base alle risorse disponibili. - Intorno alle asimmetrie che possono riscontrarsi nel sistema applicativo delle pensioni e che costituiscono disparità di mero fatto, non censurabili nel giudizio costituzionale, citate, tra le tante, la sentenza n.374/2002 e l’ordinanza n. 267/2002. - A proposito di discrezionalità legislativa nella materia, citate, da ultimo, la sentenza n. 180/2001 e l’ordinanza n. 342/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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