Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/2003

Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
166/2003
Data di deposito
9 maggio 2003
Data di decisione
5 maggio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2120, codice civile
  • art. 3, comma 211, sostituito, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 2, comma 1, decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997
  • legge n. 140 del 28 maggio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 27745

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui obbliga i sostituti di imposta per i redditi di lavoro dipendente al versamento di un importo percentuale sull'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre del 1996 e del 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Infatti identica questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento alle stesse norme della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 155 del 2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie provinciali di Genova e di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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