Corte costituzionale
Ordinanza n. 166/2003
Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 166/2003
- Data di deposito
- 9 maggio 2003
- Data di decisione
- 5 maggio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 2120, codice civile
- art. 3, comma 211, sostituito, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997
- legge n. 140 del 28 maggio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 27745
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui obbliga i sostituti di imposta per i redditi di lavoro dipendente al versamento di un importo percentuale sull'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre del 1996 e del 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Infatti identica questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento alle stesse norme della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 155 del 2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie provinciali di Genova e di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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