Corte costituzionale
Ordinanza n. 160/2003
Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 160/2003
- Data di deposito
- 9 maggio 2003
- Data di decisione
- 5 maggio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 10, legge n. 370 del 19 ottobre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27733
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 che, pur attribuendo, ai tecnici laureati medici, funzioni e compiti ritenuti corrispondenti a quelli omologhi assegnati ai ricercatori universitari, non porterebbe a compimento la piena e completa equiparazione delle due categorie. La Corte costituzionale, infatti, pronunciandosi su identica questione, ha già escluso la piena fungibilità tra le due categorie di personale poiché a una parziale coincidenza di compiti per quanto riguarda l'attività didattica si contrappone una essenziale differenziazione per quanto riguarda la ricerca, che è propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione di laboratori, che è propria ed esclusiva dei tecnici laureati; non sussiste, quindi, la necessità di introdurre, per via di una pronuncia additiva, la totale assimilazione di 'status' tra le due categorie, né, in mancanza di argomenti o profili nuovi nelle ordinanze di rimessione v'è ragione di discostarsi dalle conclusioni raggiunte nella precedente decisione della Corte costituzionale. - Per il precedente, in termini, cui si fa esplicito rinvio, v. ordinanza n. 262/2002 ed, anche, ordinanza, richiamata, n. 94/2002. - Sulla non incidenza di talune settoriali disposizioni legislative concernenti i tecnici laureati dell'area medica in quanto si tratta di norme di contorno basate sul principio, più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, della stretta compenetrazione tra assistenza e didattica v. ordinanza, citata, n. 262/2002. - Sulla reiterata impropria invocazione dell’art. 97 della Costituzione, in vista della attribuzione di miglioramenti di trattamento economico e normativo, v. rinvio alla ordinanza n. 262/2002 e alla sentenza n. 273/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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