Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/2003

Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
160/2003
Data di deposito
9 maggio 2003
Data di decisione
5 maggio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:160

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 10, legge n. 370 del 19 ottobre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27733

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 che, pur attribuendo, ai tecnici laureati medici, funzioni e compiti ritenuti corrispondenti a quelli omologhi assegnati ai ricercatori universitari, non porterebbe a compimento la piena e completa equiparazione delle due categorie. La Corte costituzionale, infatti, pronunciandosi su identica questione, ha già escluso la piena fungibilità tra le due categorie di personale poiché a una parziale coincidenza di compiti per quanto riguarda l'attività didattica si contrappone una essenziale differenziazione per quanto riguarda la ricerca, che è propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione di laboratori, che è propria ed esclusiva dei tecnici laureati; non sussiste, quindi, la necessità di introdurre, per via di una pronuncia additiva, la totale assimilazione di 'status' tra le due categorie, né, in mancanza di argomenti o profili nuovi nelle ordinanze di rimessione v'è ragione di discostarsi dalle conclusioni raggiunte nella precedente decisione della Corte costituzionale. - Per il precedente, in termini, cui si fa esplicito rinvio, v. ordinanza n. 262/2002 ed, anche, ordinanza, richiamata, n. 94/2002. - Sulla non incidenza di talune settoriali disposizioni legislative concernenti i tecnici laureati dell'area medica in quanto si tratta di norme di contorno basate sul principio, più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, della stretta compenetrazione tra assistenza e didattica v. ordinanza, citata, n. 262/2002. - Sulla reiterata impropria invocazione dell’art. 97 della Costituzione, in vista della attribuzione di miglioramenti di trattamento economico e normativo, v. rinvio alla ordinanza n. 262/2002 e alla sentenza n. 273/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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