Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/2003

Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
159/2003
Data di deposito
9 maggio 2003
Data di decisione
5 maggio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 265 del 16 marzo 1992
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 265 del 16 marzo 1992
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 265 del 16 marzo 1992

Parametri

Massime

Massima n. 27731

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, (a) “nella parte in cui non viene definito il concetto di “madre lingua”», e (b) «nella parte in cui inseriscono nella [...] tabella [...] allegata al decreto alcune materie di insegnamento e non altre tra quelle riservate agli insegnanti di “madre lingua”». Infatti, le due questioni, non legate da un rapporto di subordinazione, muovono da premesse antitetiche (l'una assumendo che la nozione di «madre lingua» sia priva di un contenuto definibile, l'altra invece postulando che lo abbia) e demandano alla Corte costituzionale una preliminare scelta interpretativa fra due distinti interventi correttivi su ambiti normativi diversi della medesima disciplina, scelta che, invece, spetta allo stesso giudice effettuare; ciò che rende tale prospettazione alternativa intrinsecamente contraddittoria, ed obbiettivamente incerti i termini del dubbio di costituzionalità . - Sulla inammissibilità di questioni prospettate in via alternativa, v. ordinanze, citate, n. 67/2001, n. 7/2000 e n. 435/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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