Corte costituzionale
Ordinanza n. 159/2003
Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 159/2003
- Data di deposito
- 9 maggio 2003
- Data di decisione
- 5 maggio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 265 del 16 marzo 1992
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 265 del 16 marzo 1992
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 265 del 16 marzo 1992
Parametri
Massime
Massima n. 27731
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, (a) “nella parte in cui non viene definito il concetto di “madre lingua”», e (b) «nella parte in cui inseriscono nella [...] tabella [...] allegata al decreto alcune materie di insegnamento e non altre tra quelle riservate agli insegnanti di “madre lingua”». Infatti, le due questioni, non legate da un rapporto di subordinazione, muovono da premesse antitetiche (l'una assumendo che la nozione di «madre lingua» sia priva di un contenuto definibile, l'altra invece postulando che lo abbia) e demandano alla Corte costituzionale una preliminare scelta interpretativa fra due distinti interventi correttivi su ambiti normativi diversi della medesima disciplina, scelta che, invece, spetta allo stesso giudice effettuare; ciò che rende tale prospettazione alternativa intrinsecamente contraddittoria, ed obbiettivamente incerti i termini del dubbio di costituzionalità . - Sulla inammissibilità di questioni prospettate in via alternativa, v. ordinanze, citate, n. 67/2001, n. 7/2000 e n. 435/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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