Corte costituzionale
Ordinanza n. 146/2003
Corte cost., ord. 24 aprile 2003, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 146/2003
- Data di deposito
- 24 aprile 2003
- Data di decisione
- 9 aprile 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:146
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, modificato, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 22, legge n. 63 del 1° marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 27613
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo, quarto e quinto comma della Costituzione, dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui richiede il consenso dell'imputato minorenne per la definizione del procedimento nell'udienza preliminare anche nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere pienamente liberatoria o per improcedibilità.La Corte costituzionale ha, infatti, già accolto la medesima questione, dichiarando costituzionalmente illegittima la norma impugnata «nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità». - Per il precedente a cui si rinvia v. sentenza, citata, n. 195/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo, quarto e quinto comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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