Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/2003

Corte cost., ord. 24 aprile 2003, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
146/2003
Data di deposito
24 aprile 2003
Data di decisione
9 aprile 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:146

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 1, modificato, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
  • art. 22, legge n. 63 del 1° marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27613

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo, quarto e quinto comma della Costituzione, dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui richiede il consenso dell'imputato minorenne per la definizione del procedimento nell'udienza preliminare anche nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere pienamente liberatoria o per improcedibilità.La Corte costituzionale ha, infatti, già accolto la medesima questione, dichiarando costituzionalmente illegittima la norma impugnata «nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità». - Per il precedente a cui si rinvia v. sentenza, citata, n. 195/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo, quarto e quinto comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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