Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/2003

Corte cost., ord. 24 aprile 2003, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
136/2003
Data di deposito
24 aprile 2003
Data di decisione
9 aprile 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:136

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 27705

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni i lavoratori dipendenti in permesso sindacale. La posizione dei lavoratori in permesso sindacale, infatti, non è assimilabile a quella dei lavoratori in aspettativa sindacale (ai quali la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa per effetto della sentenza n. 171 del 2002). Le differenze tra le due non comparabili fattispecie – l’una connotata per il suo marcato carattere di episodicità ed occasionalità, l’altra configurata invece come un distacco, essenzialmente durevole, del dipendente in favore del sindacato – giustificano, allo stato, una disciplina differenziata, senza che sia violato né il principio di eguaglianza né il principio di adeguatezza della tutela previdenziale: il nostro attuale sistema di sicurezza sociale non si è, infatti, ancora evoluto nel senso della piena socializzazione del rischio di qualsiasi attività latamente riferibile ad una prestazione di lavoro, quale appunto è l’occasionale ed episodico svolgimento di attività sindacale. - Sui caratteri del nostro attuale sistema di sicurezza sociale, menzionate le sentenze n. 26/2000 e n. 310/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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