Corte costituzionale
Ordinanza n. 136/2003
Corte cost., ord. 24 aprile 2003, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 136/2003
- Data di deposito
- 24 aprile 2003
- Data di decisione
- 9 aprile 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 27705
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni i lavoratori dipendenti in permesso sindacale. La posizione dei lavoratori in permesso sindacale, infatti, non è assimilabile a quella dei lavoratori in aspettativa sindacale (ai quali la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa per effetto della sentenza n. 171 del 2002). Le differenze tra le due non comparabili fattispecie – l’una connotata per il suo marcato carattere di episodicità ed occasionalità, l’altra configurata invece come un distacco, essenzialmente durevole, del dipendente in favore del sindacato – giustificano, allo stato, una disciplina differenziata, senza che sia violato né il principio di eguaglianza né il principio di adeguatezza della tutela previdenziale: il nostro attuale sistema di sicurezza sociale non si è, infatti, ancora evoluto nel senso della piena socializzazione del rischio di qualsiasi attività latamente riferibile ad una prestazione di lavoro, quale appunto è l’occasionale ed episodico svolgimento di attività sindacale. - Sui caratteri del nostro attuale sistema di sicurezza sociale, menzionate le sentenze n. 26/2000 e n. 310/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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