Corte costituzionale

Ordinanza n. 134/2003

Corte cost., ord. 24 aprile 2003, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
134/2003
Data di deposito
24 aprile 2003
Data di decisione
27 marzo 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lettera c, legge n. 52 del 6 febbraio 1996
  • art. 13, decreto legislativo n. 285 del 16 luglio 1998
  • art. 2, comma 1, lettera c, legge n. 128 del 24 aprile 1998

Parametri

Massime

Massima n. 27714

L'art. 13 del d.lgs. n. 285/1998, adottato per l'attuazione di direttiva comunitaria, deve essere correttamente riferito alla disposizione di legge delegante contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera c, della legge n. 52 del 1996, anziché alla delega contenuta nell'art. 1 della legge n. 128 del 1998, erroneamente individuata dal rimettente, ma di identico tenore testuale.

Massima n. 27715

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (recte: dell'art. 3, comma 1, lettera c, della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e dell'art. 13 del d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 della Costituzione, concernente il reato di immissione sul mercato di preparati pericolosi in violazione delle disposizioni in tema di imballaggio e di etichettatura e delle disposizioni in tema di classificazione dei preparati medesimi. Infatti: a) la norma incriminatrice contenuta nell'art. 13 del d.lgs. n. 285 del 1998 determina in modo preciso le condotte sanzionate penalmente, e dunque non contrasta con il principio costituzionale di legalità in materia di reati e di pene; b) la legge di delega considerata delimita sufficientemente l'ambito delle scelte del Governo nell'impiego dello strumento penale, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di interessi particolarmente rileventi, sicché non può dirsi che essa non risponda ai requisiti minimi dell'art. 76 della Costituzione. - Sulla ammissibilità del ricorso alla delegazione legislativa per l'introduzione di nuove norme penali, v. citate sentenze n. 26/1966, n. 113/1972, n. 282/1990. - Sulle deleghe concernenti l'attuazione di direttive e sugli inviti più volte rivolti al legislatore affinché impieghi formule precise, v. citate sentenze n. 53/1997, n. 49/1999.

Massima n. 27716

Non può essere presa in considerazione la censura prospettata in via subordinata dalla parte privata in ordine all'art. 13 del d.lgs. 285 del 1998, che avrebbe ecceduto dalla delega nell'individuare le fattispecie sanzionate penalmente, poiché tale censura è estranea all'ordinanza di rimessione. - In tema, v. citate ordinanze n. 464/1999, n. 44/2001, n. 219/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997) (recte: dell'art. 3, comma 1, lettera c, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994”), e dell'art. 13 del d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285 (Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128), sollevata, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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