Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/2003

Corte cost., ord. 16 aprile 2003, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
128/2003
Data di deposito
16 aprile 2003
Data di decisione
27 marzo 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 216, comma 1, numero 1), regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 219, comma 2, numero 1), regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 27681

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice della cognizione - nel caso di contestazione al medesimo soggetto di diversi fatti di bancarotta per distrazione in procedimenti separati e non riunibili - di applicare la disciplina del reato continuato, di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., «ovvero» quella del giudizio di valenza tra l'aggravante prevista dal citato art. 219, secondo comma, numero 1), della legge fallimentare ed eventuali attenuanti. Infatti il giudice 'a quo' prospetta due distinte soluzioni in rapporto di alternatività irrisolta. - Sulla inammissibilità di questioni prospettate in modo ancipite, v. citate ordinanze n. 366/2002, n. 227/2001 e n. 322/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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