Corte costituzionale
Ordinanza n. 128/2003
Corte cost., ord. 16 aprile 2003, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 128/2003
- Data di deposito
- 16 aprile 2003
- Data di decisione
- 27 marzo 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 216, comma 1, numero 1), regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 219, comma 2, numero 1), regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 27681
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice della cognizione - nel caso di contestazione al medesimo soggetto di diversi fatti di bancarotta per distrazione in procedimenti separati e non riunibili - di applicare la disciplina del reato continuato, di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., «ovvero» quella del giudizio di valenza tra l'aggravante prevista dal citato art. 219, secondo comma, numero 1), della legge fallimentare ed eventuali attenuanti. Infatti il giudice 'a quo' prospetta due distinte soluzioni in rapporto di alternatività irrisolta. - Sulla inammissibilità di questioni prospettate in modo ancipite, v. citate ordinanze n. 366/2002, n. 227/2001 e n. 322/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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