Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/2003

Corte cost., ord. 16 aprile 2003, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
127/2003
Data di deposito
16 aprile 2003
Data di decisione
27 marzo 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:127

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27680

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente alla difesa di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Infatti: a) il procedimento per l'instaurazione del giudizio immediato assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare le più opportune iniziative defensionali e di interloquire per contestare la fondatezza dell'accusa e contrastare l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, sicché non può ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa; b) neppure sussiste violazione del principio del giusto processo, poiché le particolari forme del giudizio immediato trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo. - Questione simile è stata dichiarata manifestamente infondata con la, citata, ordinanza n. 371/2002. - In tema di "giusto processo", v. con riferimento al giudizio abbreviato la, citata, sentenza n. 115/2001 e riguardo al giudizio immediato la, citata, ordinanza n. 203/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino e dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze