Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/2003

Corte cost., ord. 16 aprile 2003, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
126/2003
Data di deposito
16 aprile 2003
Data di decisione
27 marzo 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, legge n. 57 del 5 marzo 2001
  • art. 5, comma 3, legge n. 57 del 5 marzo 2001
  • art. 5, comma 1, legge n. 57 del 5 marzo 2001
  • art. 5, comma 4, legge n. 57 del 5 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27703

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. L’ordinanza di rimessione risulta priva, infatti, nel suo complesso, degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale quanto alla necessaria motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni proposte, non essendovi sufficienti indicazioni delle ragioni per cui si configurerebbe la violazione del parametro costituzionale e mancando, per cinque delle sei censure, la stessa indicazione del parametro costituzionale asseritamene violato. - Nella costante giurisprudenza in termini, indicate le ordinanze numeri 442, 243 e 239/2002.

Massima n. 27704

La pregiudiziale declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale esime la Corte dall’esaminare d’ufficio la questione se debba disporsi la restituzione degli atti al giudice 'a quo' a seguito della intervenuta modifica legislativa di una delle disposizioni denunciate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Conegliano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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