Corte costituzionale
Ordinanza n. 126/2003
Corte cost., ord. 16 aprile 2003, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 126/2003
- Data di deposito
- 16 aprile 2003
- Data di decisione
- 27 marzo 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, legge n. 57 del 5 marzo 2001
- art. 5, comma 3, legge n. 57 del 5 marzo 2001
- art. 5, comma 1, legge n. 57 del 5 marzo 2001
- art. 5, comma 4, legge n. 57 del 5 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 27703
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. L’ordinanza di rimessione risulta priva, infatti, nel suo complesso, degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale quanto alla necessaria motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni proposte, non essendovi sufficienti indicazioni delle ragioni per cui si configurerebbe la violazione del parametro costituzionale e mancando, per cinque delle sei censure, la stessa indicazione del parametro costituzionale asseritamene violato. - Nella costante giurisprudenza in termini, indicate le ordinanze numeri 442, 243 e 239/2002.
Massima n. 27704
La pregiudiziale declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale esime la Corte dall’esaminare d’ufficio la questione se debba disporsi la restituzione degli atti al giudice 'a quo' a seguito della intervenuta modifica legislativa di una delle disposizioni denunciate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Conegliano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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