Corte costituzionale
Ordinanza n. 123/2003
Corte cost., ord. 10 aprile 2003, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 123/2003
- Data di deposito
- 10 aprile 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
- art. 47, comma 2, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
Parametri
- art. 23, Costituzione
- art. 76, in relazione, Costituzione
- art. 4, comma 4, lettera b) numero 1, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
Massime
Massima n. 27689
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in riferimento agli articoli 23 e 76 della Costituzione, in quanto detta norma, individuando i criteri per la determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale, si sarebbe discostata dai principi direttivi di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, attribuendo sostanzialmente all'ente impositore il potere di imporre una prestazione patrimoniale di contenuto arbitrario. Relativamente, infatti, ad identica questione proposta in riferimento all'art. 76 della Costituzione, è stata già esclusa la violazione del parametro evocato, rilevandosi che alle ipotesi di occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili si applica, invece di quella denunciata, la disposizione di cui al numero 2) della citata lettera b), che pone il criterio della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire attraverso parametri significativi. E' stata del pari già esclusa la violazione dell'art. 23 della Costituzione, sulla base della costante giurisprudenza secondo cui il principio della riserva di legge va inteso in senso relativo, con l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa. - In termini, quanto alla lamentata violazione dell'art. 76 della Costituzione, menzionate la sentenza n. 96/2001 e l'ordinanza n. 95/2002. - In tema di principio della riserva di legge, citata l'ordinanza n. 323/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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