Corte costituzionale
Ordinanza n. 121/2003
Corte cost., ord. 10 aprile 2003, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 121/2003
- Data di deposito
- 10 aprile 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 3, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
Parametri
Massime
Massima n. 27682
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, terzo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che la durata dei corsi universitari o equiparati – valutabile per il riscatto ai fini pensionistici, per i dipendenti degli enti locali cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 184 del 1997 – si considera "continuativa", con una riduzione del periodo riscattabile nel caso in cui tale periodo venga a coincidere con quello della prestazione del servizio militare. In materia di anzianità convenzionale, infatti, deve riconoscersi al legislatore una ampia discrezionalità, con il solo limite, sicuramente non violato nella specie, della non arbitrarietà. Indipendentemente, d'altra parte, da ogni valutazione circa l'esattezza dell'interpretazione della norma di cui all'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 184 del 1997, non applicabile 'ratione temporis' nel giudizio 'a quo', non può di per sé contrastare con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo: lo stesso fluire di questo, infatti, costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. Né nel giudizio costituzionale può rilevare, in quanto inconveniente di mero fatto, che la continuatività calcolata a ritroso risulti in un singolo caso più svantaggiosa di quella calcolata in avanti. – Sul fluire del tempo come elemento diversificatore delle situazioni giuridiche, menzionate, 'ex multis', le sentenze n. 376/2001, n. 178 e n. 126/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, terzo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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