Corte costituzionale
Ordinanza n. 120/2003
Corte cost., ord. 10 aprile 2003, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 120/2003
- Data di deposito
- 10 aprile 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 32, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
- legge n. 53 del 28 febbraio 1983
- art. 5, comma 36, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
- art. 5, comma 39, (in combinato disposto), decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
- art. 1, lettera a), decreto del Ministro delle finanze n. 7307 del 25 novembre 1985
Parametri
Massime
Massima n. 27609
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, «in combinato disposto» con l'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 «nella parte in cui prevede il pagamento della tassa automobilistica in un'unica soluzione per periodi annuali fissi anticipati senza prevedere che l'imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo». Il rimettente, infatti, nel caso dedotto in giudizio, ha omesso di considerare, che, essendo tenuti al pagamento della tassa coloro che risultino proprietari alla data di scadenza del termine ultimo fissato per il pagamento, il ricorrente non era tenuto al pagamento dell'imposta poiché, a quella data, non risultava più proprietario dell'autoveicolo, avendo già provveduto all'annotazione della perdita di possesso. Pertanto, risultando la pretesa impositiva 'ictu oculi' destituita di fondamento, la questione sollevata appare priva di rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, «in combinato disposto» con l'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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