Corte costituzionale
Ordinanza n. 109/2003
Corte cost., ord. 1° aprile 2003, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 109/2003
- Data di deposito
- 1° aprile 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 166, decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999
- art. 2, comma 6, decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999
- art. 127, in relazione, decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 1, legge n. 352 del 8 ottobre 1997
Massime
Massima n. 27663
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in contrasto con la legge delega, dispone l'abrogazione dei delitti di contraffazione, alterazione, riproduzione e autenticazione di opere d'arte, anche con riferimento alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risale a oltre cinquanta anni. Infatti i rimettenti hanno sollevato la questione per ottenere un avallo alla ricostruzione logico-sistematica della disciplina che ritengono costituzionalmente corretta, ed hanno quindi utilizzato in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato per contrastare un indirizzo giurisprudenziale che essi non solo non condividono, ma mostrano di ritenere del tutto implausibile. - Analoga questione è stata dichiarata infondata con la citata sentenza n. 173/2002. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate per fini di avallo interpretativo, v. citate ordinanze n. 472/2002, n. 351/2001, n. 233/2001, n. 199/2001 e n. 20/2001. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate da rimettente totalmente privo di competenza funzionale, v. citate ordinanze n. 286/2002, n. 409/2001.
Massima n. 27664
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 6, e 127 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in relazione all'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui risulterebbe esclusa l'applicabilità delle sanzioni penali previste a tutela delle opere pittoriche di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni. Infatti la questione è basta su un presupposto interpretativo già ritenuto erroneo con la sentenza n. 173 del 2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 6, e 127 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in relazione all'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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