Corte costituzionale
Ordinanza n. 107/2003
Corte cost., ord. 1° aprile 2003, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 107/2003
- Data di deposito
- 1° aprile 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, nel testo anteriore, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 6, decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27602
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale -, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto non prevede che al contribuente soggetto all'accertamento formale ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sia anche notificata – diversamente che al contribuente soggetto ad accertamento ordinario – la cartella esattoriale nel termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, né in altro termine perentorio, così lasciandolo indefinitamente esposto alla pretesa del fisco e menomato, per la distanza tra fatto e contestazione, nel diritto di difesa. Il rimettente, infatti, che ben avrebbe potuto adottare una interpretazione dell’art. 25 del d. P. R. n. 602 del 1973, nel senso del carattere perentorio dei termini cui è assoggettato l’esattore per la notifica della cartella, idonea a fugare i dubbi di costituzionalità sollevati, si è, viceversa, limitato a rifiutare tale interpretazione sulla base di un in conferente argomento lasciando incompiuto quel doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità. - Sul dovere di ricercare una interpretazione adeguatrice della norma impugnata, v. ordinanza, citata, n. 592/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), - nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 -, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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