Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/2003

Corte cost., ord. 1° aprile 2003, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
107/2003
Data di deposito
1° aprile 2003
Data di decisione
26 marzo 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:107

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27602

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale -, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto non prevede che al contribuente soggetto all'accertamento formale ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sia anche notificata – diversamente che al contribuente soggetto ad accertamento ordinario – la cartella esattoriale nel termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, né in altro termine perentorio, così lasciandolo indefinitamente esposto alla pretesa del fisco e menomato, per la distanza tra fatto e contestazione, nel diritto di difesa. Il rimettente, infatti, che ben avrebbe potuto adottare una interpretazione dell’art. 25 del d. P. R. n. 602 del 1973, nel senso del carattere perentorio dei termini cui è assoggettato l’esattore per la notifica della cartella, idonea a fugare i dubbi di costituzionalità sollevati, si è, viceversa, limitato a rifiutare tale interpretazione sulla base di un in conferente argomento lasciando incompiuto quel doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità. - Sul dovere di ricercare una interpretazione adeguatrice della norma impugnata, v. ordinanza, citata, n. 592/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), - nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 -, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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