Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/2003
Corte cost., ord. 28 marzo 2003, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/2003
- Data di deposito
- 28 marzo 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 81, comma 9, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27639
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che sulle somme versate a titolo di condono previdenziale, da rimborsare da parte degli enti impositori a seguito dell'esito di contenzioso, non sono comunque dovuti interessi. Infatti, con riferimento all'assunta lesione del principio di uguaglianza, la questione è già stata esaminata e decisa nel senso della manifesta infondatezza e le argomentazioni del rimettente non aggiungono profili idonei a giustificare un riesame; mentre, in riferimento alla lesione del diritto di azione e del diritto di difesa, l'art. 24 della Costituzione non può essere denunciato in relazione a norme concernenti profili di diritto sostanziale, come la disciplina degli accessori di un credito di restituzione di pagamento indebito. - V. citata ordinanza n. 234/2002. - Sulla natura processuale del parametro di cui all'art. 24 Cost., v. citate sentenza n. 419/2000, ordinanze n. 44/1999, n. 79/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata dal Tribunale di Pesaro, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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