Corte costituzionale
Sentenza n. 536/2002
Corte cost., sent. 20 dicembre 2002, n. 536
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 536/2002
- Data di deposito
- 20 dicembre 2002
- Data di decisione
- 18 dicembre 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:536
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 7 febbraio 2002
Parametri
- art. 23, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 34, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 3, comma 1, statuto regione Sardegna
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 18, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 27449
E' inammissibile l'intervento in giudizio quando il deposito dell'atto sia intervenuto oltre il termine previsto dalle norme integrative; profilo, questo, ritenuto preliminare e assorbente rispetto ad ogni altro (nella specie l'atto di intervento era stato presentato dalla Associazione italiana per il 'World Wide Fund for Nature' - WWF, alla quale si negava la qualità di parte legittimata a ricorrere nei giudizi in via principale). - In tal senso, sentenza, richiamata, n. 507/2000.
Massima n. 27450
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5, la quale, procrastinando la chiusura della stagione venatoria, nel territorio sardo, oltre il termine del 31 gennaio, ha derogato senza giustificazione alcuna al precetto - che ha fissato l'anzidetto termine - della legge statale n. 157 del 1992, con ciò recando lesione ai limiti stabiliti per l'esercizio della potestà legislativa dallo statuto della Regione Sardegna, dal momento che la legge dello Stato - inserita in un contesto normativo comunitario e internazionale - risponde all'esigenza di una tutela uniforme dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), il cui rispetto deve essere perciò assicurato nell'intero territorio nazionale e, dunque, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale. - In tema di tutela dell'ambiente, richiamo alle sentenze n. 356/1994 e n. 67/1992. - In relazione a deroghe, consentite, al regime di protezione della fauna selvatica, richiamo alla sentenza n. 168/1999. - In tema di interesse alla conservazione del patrimonio faunistico, vengono citate le sentenze n. 1002/1988, n. 35/1995, n. 169/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5, recante "Modifica dell'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna -, concernente il periodo di caccia".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2002.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze