Corte costituzionale
Sentenza n. 511/2002
Corte cost., sent. 4 dicembre 2002, n. 511
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 511/2002
- Data di deposito
- 4 dicembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:511
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 59, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 105, comma 2, lettera l), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Massime
Massima n. 27433
Nei giudizi per conflitto di attribuzione non trova applicazione l'istituto dell'acquiescenza. Sicché non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso promosso contro lo Stato dalla Regione Liguria - in relazione al provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione concernente la concessione per la realizzazione e gestione del porto turistico di Lavagna -, basata sulla mancata contestazione, da parte della Regione, in precedenti e successive occasioni, della competenza statale in tema di porti turistici. - Sul principio, richiamo alle sentenze n. 191/1994 e n. 389/1995.
Massima n. 27434
Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, autorizzare il subingresso della s.p.a. Porto di Lavagna nella concessione per la realizzazione e la gestione del porto turistico di Lavagna e, conseguentemente, va annullato il provvedimento in tal senso adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - impugnato con ricorso della Regione Liguria - in quanto emanato in violazione delle attribuzioni della Regione medesima. Infatti, dopo l'annullamento parziale - con riguardo cioè al territorio della Regione Liguria - del d.P.C.m. 21 dicembre 1995, la competenza regionale in ordine ai porti turistici non può più ritenersi limitata dalla individuazione, già operata dallo stesso succitato decreto, delle aree sottratte alla delega (e poi al conferimento) di funzioni alla Regione Liguria, dal momento che il porto turistico di Lavagna non fa parte delle aree escluse dalla delega, riferibili cioè alle circoscrizioni di competenza di autorità portuali - ovvero delle autorità costituite nei porti maggiori, di rilevanza economica internazionale o nazionale -, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 112 del 1998 e che esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, le funzioni di concessione dei beni del demanio. - Con riguardo all'annullamento 'pro parte' del d.P.C.m. 21 dicembre 1995 e alla non operatività nei confronti della Regione Liguria dell'art. 105 del d.lgs. n. 112/1998, richiamo alle sentenze n. 242/1997 e n. 322/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, autorizzare il subingresso della s.p.a. Porto di Lavagna nella concessione per la realizzazione e la gestione del porto turistico di Lavagna; conseguentemente annulla il provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione, protocollo Dem 2A-2399, trasmesso alla Regione Liguria con nota in data 16 ottobre 2000 (protocollo Dem 2A-2400), e impugnato con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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