Corte costituzionale

Sentenza n. 511/2002

Corte cost., sent. 4 dicembre 2002, n. 511

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
511/2002
Data di deposito
4 dicembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:511

Norme oggetto del giudizio

  • provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione

Parametri

Massime

Massima n. 27433

Nei giudizi per conflitto di attribuzione non trova applicazione l'istituto dell'acquiescenza. Sicché non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso promosso contro lo Stato dalla Regione Liguria - in relazione al provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione concernente la concessione per la realizzazione e gestione del porto turistico di Lavagna -, basata sulla mancata contestazione, da parte della Regione, in precedenti e successive occasioni, della competenza statale in tema di porti turistici. - Sul principio, richiamo alle sentenze n. 191/1994 e n. 389/1995.

Massima n. 27434

Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, autorizzare il subingresso della s.p.a. Porto di Lavagna nella concessione per la realizzazione e la gestione del porto turistico di Lavagna e, conseguentemente, va annullato il provvedimento in tal senso adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - impugnato con ricorso della Regione Liguria - in quanto emanato in violazione delle attribuzioni della Regione medesima. Infatti, dopo l'annullamento parziale - con riguardo cioè al territorio della Regione Liguria - del d.P.C.m. 21 dicembre 1995, la competenza regionale in ordine ai porti turistici non può più ritenersi limitata dalla individuazione, già operata dallo stesso succitato decreto, delle aree sottratte alla delega (e poi al conferimento) di funzioni alla Regione Liguria, dal momento che il porto turistico di Lavagna non fa parte delle aree escluse dalla delega, riferibili cioè alle circoscrizioni di competenza di autorità portuali - ovvero delle autorità costituite nei porti maggiori, di rilevanza economica internazionale o nazionale -, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 112 del 1998 e che esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, le funzioni di concessione dei beni del demanio. - Con riguardo all'annullamento 'pro parte' del d.P.C.m. 21 dicembre 1995 e alla non operatività nei confronti della Regione Liguria dell'art. 105 del d.lgs. n. 112/1998, richiamo alle sentenze n. 242/1997 e n. 322/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, autorizzare il subingresso della s.p.a. Porto di Lavagna nella concessione per la realizzazione e la gestione del porto turistico di Lavagna; conseguentemente annulla il provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione, protocollo Dem 2A-2399, trasmesso alla Regione Liguria con nota in data 16 ottobre 2000 (protocollo Dem 2A-2400), e impugnato con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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