Corte costituzionale
Sentenza n. 508/2002
Corte cost., sent. 4 dicembre 2002, n. 508
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 508/2002
- Data di deposito
- 4 dicembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:508
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 5 luglio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 27428
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Salerno il procedimento penale a carico di un deputato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità in questo senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 luglio 2000, la quale, in violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Infatti le dichiarazioni del deputato ritenute diffamatorie rese nel corso di una trasmissione televisiva, all'origine della controversia costituzionale, non possono essere coperte dalla immunità prevista dalla norma costituzionale, la quale è, invero, riferibile - secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato - a quelle esternazioni che, ancorché rese al di fuori della sede istituzionale, siano collegate ad attività proprie del parlamentare; costituiscano cioè espressione della sua funzione o ne rappresentino il momento di divulgazione all'esterno. Né, ad ammettere il carattere divulgativo di pregresse attività parlamentari, può valere in questo caso la documentazione offerta (dalla difesa della Camera dei deputati) e, in particolare, l'atto parlamentare di denuncia di un fatto diverso, pur se riferito alla medesima persona fatta oggetto delle dichiarazioni contestate. - Per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 310/2001. - Sullo specifico orientamento finalistico dell'immunità di cui all'art. 68 Cost., volto ad impedire la sua trasformazione in privilegio personale, richiamo alla sentenza n. 379/1996. - Sul sindacato della Corte, in relazione alla garanzia dell'art. 68, primo comma, Cost., rinvio alla sentenza n. 11/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Salerno il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 luglio 2000.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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