Corte costituzionale
Sentenza n. 507/2002
Corte cost., sent. 4 dicembre 2002, n. 507
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 507/2002
- Data di deposito
- 4 dicembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:507
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dei lavori pubblici del 8 ottobre 1998
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 1, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 2, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 3, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 4, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 1, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 52, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 54, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 98, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 79, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 81, e seguenti, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 27426
Il ricorso proposto dalla Regione Veneto, in relazione al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, deve essere scrutinato alla luce delle disposizioni costituzionali sulla competenza vigenti al momento in cui il decreto impugnato è stato adottato, a nulla rilevando il successivo mutamento del parametro conseguente all'entrata in vigore del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione in virtù della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; né a questa è data la capacità di rendere invalidi atti posti in essere in conformità del previgente riparto di competenze.
Massima n. 27427
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto in relazione al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 concernente la promozione di programmi innovativi in ambito urbano ovvero di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio. Infatti - contrariamente all'assunto della ricorrente, sulla non pertinenza dei programmi in questione con compiti di rilievo nazionale e sul difetto in essi del carattere della innovatività, risolvendosi, quindi, in normali interventi sul territorio rientranti nelle competenze regionali - il decreto impugnato, per il suo contenuto, è al contrario privo di qualsiasi attitudine lesiva delle rivendicate competenze regionali in materia urbanistica. D'altro canto, se l'interesse che lo sostiene consiste soprattutto nell'acquisizione alle Regioni di risorse finanziarie, conseguente all'eventuale annullamento del decreto, è evidente la inconsistenza del ricorso, essendo esso basato su una erronea rappresentazione della disciplina finanziaria della materia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Regione Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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