Corte costituzionale

Sentenza n. 506/2002

Corte cost., sent. 4 dicembre 2002, n. 506

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
506/2002
Data di deposito
4 dicembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:506

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1122 del 9 novembre 1955
  • regio decreto legge n. 1324 del 27 maggio 1923
  • legge n. 1155 del 6 aprile 1936
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 128, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
  • art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
  • art. 69, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 27466

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Infatti il pubblico interesse - in cui si traduce il criterio di solidarietà sociale - a che il pensionato goda di un trattamento «adeguato alle esigenze di vita» può, ed anzi deve, comportare anche una compressione del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione; ma tale compressione non può essere totale ed indiscriminata, bensì deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre un ragionevole limite, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi. - Per una disamina dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di pignorabilità delle pensioni, v. citate sentenze n. 18/1960, n. 1041/1988, n. 100/1974, n. 105/1977, n. 155/1987, n. 214/1972, n. 209/1984, n. 572/1989, n. 468/2002, n. 55/1991, n. 156/1991, n. 361/1996, n. 99/1993. - Con riguardo alle retribuzioni, v. citate sentenza n. 88/1963, ordinanze n. 131/1967, n. 37/1970, n. 189/1973, sentenze n. 49/1976, n. 105/1977, n. 37/1985, n. 337/1985, n. 89/1987, n. 878/1988, n. 101/1974, n. 72/1996, n. 20/1968, n. 38/1970, n. 102/1974, n. 209/1975, ordinanze n. 12/1977, n. 260/1987, n. 491/1987, n. 434/1997. - In tema di art. 38, secondo comma, Cost., e di bilanciamento dello stesso con altri interessi, v. citate sentenza n. 22/1969, ordinanza 342/2002, sentenze n. 20/1968 e n. 38/1970.

Massima n. 27467

Sono costituzionalmente illegittimi in via conseguenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - gli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte (vedi massima A).

Massima n. 27468

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude - in relazione all'art. 545, quarto comma, cod. prov. civ. - la pignorabilità nei limiti di un quinto della pensione di vecchiaia per crediti diversi da quelli inerenti all'INPS e da quelli di natura alimentare. Infatti, con tale norma, il legislatore non altro ha fatto che prevedere limiti e modalità attraverso le quali un creditore qualificato può assoggettare a pignoramento un quinto dell'intero ammontare della pensione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte;

dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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